Nella stesura del testo del nuovo Codice Appalti il legislatore si è dovuto soprattutto preoccupare di evitare la conclusione, da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, delle "procedure di infrazione", già avviate nei riguardi del nostro Paese, per recepimento non corretto, nella legislazione italiana, dei principi comunitari. Queste procedure hanno riguardato in particolare il "subappalto", in quanto questo istituto ha, da sempre, costituito motivo di contrasto tra il legislatore italiano, che si è sempre preoccupato di prevenire possibili fenomeni corruttivi ed illegali nella sua applicazione, e la Commissione Europea che invece ha inteso il subappalto come un istituto che incoraggia il mercato del lavoro e che consente buone possibilità di lavoro alle imprese di dimensioni ridotte non in grado di poter partecipare alle gare di appalto. Il legislatore quindi, nella stesura del testo del D.Lgs 36/2023, è stato costretto, "obtorto collo", ad eliminare, rispetto a quanto previsto nella precedente edizione del Codice, la limitazione del 30% dell'importo complessivo del contratto che è possibile subappaltare, il divieto del "subappalto a cascata", il divieto di affidare, da parte dell'impresa affidataria, lavori in subappalto ad imprese che avevano, senza successo, partecipato alla gara di appalto e l'obbligo di applicare un ribasso non superiore al 20% per i lavori affidati in subappalto. Tutti questi provvedimenti, oltre che costituire motivo di maggiore impegno e responsabilità per le stazioni appaltanti, in particolare per il RUP, il direttore dei lavori ed il CSE, hanno certamente ripercussioni negative sul contenimento del fenomeno infortunistico nella attività edili, in quanto determinano, inevitabilmente, l'aumento del numero delle imprese contemporaneamente presenti in cantiere e quindi la possibilità di interferenze rischiose tra le attività degli addetti. Nel testo sono stati riportati, in dettaglio, questi provvedimenti e le misure che le stazioni appaltanti possono cercare di adottare per limitare le conseguenze negative che l'aumento indiscriminato dei subappalti può avere sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori. Nel testo sono stati riportati anche gli opportuni provvedimenti introdotti dal legislatore tendenti a contrastare il lavoro nero ed illegale e il "dumping contrattuale", prevedendo la verifica della congruità del costo della manodopera e l'aumento delle sanzioni per le imprese in caso di subappalto non autorizzato, a salvaguardia della dignità e della giusta retribuzione dei lavoratori.